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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1001 - Obbligo Di Restituzione. Misura Della Diligenza  
  L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995 (2930). Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176).