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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 689 - Somministrazione Di Bevande Alcooliche a Minori o a Infermi Di Mente  
  L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermitā, č punito con l'arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena č aumentata. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.