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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 686 - Fabbricazione o Commercio Abusivi Di Liquori o Droghe, o Di Sostanze Destinate Alla Loro Composizione  
  Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione (1). Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. (1) Comma coś sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.