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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 682 - Ingresso Arbitrario In Luoghi, Ove l'Accesso è Vietato Nell'Interesse Militare Dello Stato  
  Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire centomila a seicentomila.