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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 677 - Omissione Di Lavori In Edifici o Costruzioni Che Minacciano Rovina  
  Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi č per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, č punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena č dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila.