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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 657 - Grida o Notizie Atte a Turbare La Tranquillità Pubblica o Privata  
  Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.