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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 511 - Pena Per i Capi, Promotori e Organizzatori  
  Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.