Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 497 - Frode Nel Farsi Rilasciare Certificati Del Casellario Giudiziale e Uso Indebito Di Tali Certificati  
  Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso e' domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.