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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 480 - Falsita' Ideologica Commessa Dal Pubblico Ufficiale In Certificati o In Autorizzazioni Amministrative  
  Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.