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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 468 - Contraffazione Di Altri Pubblici Sigilli o Strumenti Destinati a Pubblica Autenticazione o Certificazione e Uso Di Tali Sigilli o Strumenti Contraffatti  
  Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.