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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 288 - Arruolamento o Armamenti Non Autorizzati a Servizio Di Uno Stato Estero  
  Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena e' aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.