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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 253 - Distruzione o Sabotaggio Di Opere Militari  
  Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica l'ergastolo (1): 1) se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1) Il testo originario comminava la pena di morte.