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Codice Civile



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  Art.: 17 - Acquisto Di Immobili e Accettazione Di Donazioni, Ereditā e Legati  
  L'articolo č stato abrogato ad opera dell'art. 13, L. 15 maggio 1997 n. 127, come sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000 n. 192. In base a tale articolo, sono stati abrogati altresė gli artt. 600 c.4, 782 e 786 del Codice Civile, nonchč le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, ereditā e legati da parte di persone giuridiche, associazioni, fondazioni o enti non riconosciuti. L'art. 17 del Codice Civile, nella sua vecchia formulazione recitava: "La persona giuridica non puō acquistare beni immobili, nč accettare donazioni, o ereditā, nč conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. -Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto."