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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 716 - Omesso Avviso All'Autorità Della Evasione o Fuga Di Minori  
  Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila (1). La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza. (1) Comma coś modificato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180.