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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 706 - Commercio Clandestino Di Cose Antiche  
  Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatto dichiarazione all'Autorità, quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.