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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 683 - Pubblicazione Delle Discussioni o Delle Deliberazioni Segrete Di Una Delle Camere  
  Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete, del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila (1). (1)Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.