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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 672 - Omessa Custodia e Malgoverno Di Animali  
  Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa (1) da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. (1) Sanzione coś modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.