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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 669 - Esercizio Abusivo Di Mestieri Girovaghi  
  Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge. La pena è della sanzione amministrativa (1) da lire ventimila a lire cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata: 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorita; 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo. (1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.