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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 664 - Distruzione o Deterioramento Di Affissioni  
  Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila.