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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 647 - Appropriazione Di Cose Smarrite, Del Tesoro o Di Cose Avute Per Errore o Caso Fortuito  
  E' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 309: 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate; 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a € 309.