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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 645 - Frode In Emigrazione  
  Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.