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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 642 - Fraudolenta Distruzione Della Cosa Propria e Mutilazione Fraudolenta Della Propria Persona  
  Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta' e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se' stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Se il colpevole consegue l'intento, la pena e' aumentata. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.