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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 636 - Introduzione o Abbandono Di Animali Nel Fondo Altrui e Pascolo Abusivo  
  Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui e' punito con la multa da lire ventimila a duecentomila. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena e' della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.