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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 634 - Turbativa Violenta Del Possesso Di Cose Immobili  
  Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecetomila a seicentomila. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone.