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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 625 - Circostanze Aggravanti  
  La pena per il fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 103,00 a 1032,00: 1) [se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] (*); 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto e' commesso con destrezza, [ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona] (**); 5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza; 8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni. (*)Numero soppresso dall'art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit. (**) Le parole tra le parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2, co. 3, L. 128/2001 cit. Vedi: art. 624 bis. (Furto in abitazione e furto con strappo)  
  Art.: 625 - Bis. Circostanze Attenuanti  
  Nei casi previsti dall'art. 624, 624 bis. e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.