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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 514 - Frodi Contro Le Industrie Nazionali  
  Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.