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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 509 - Inosservanza Delle Norme Disciplinanti i Rapporti Di Lavoro (1)  
  Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione (2) . Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (3) . (1) Rubrica cosi' modificata dall'art. 1, lett. a) , D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995. Testo della rubrica prima della modifica apportata dall'art. 1, lett. a), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro) (2) Comma cosi' modificato dall'art. 1, lett. b), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995. Testo del comma 1 prima della modificata apportata dall'art. 1, lett. b), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la multa fino a lire un milione. (3) Comma abrogato dall'art. 1, lett. c), D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 a decorrere dal 26 aprile 1995.