Art.: 499 - Distruzione Di Materie Prime o Di Prodotti Agricoli o Industriali Ovvero Di Mezzi Di Produzione | ||
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire quattro milioni. |