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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 496 - False Dichiarazioni Sulla Identita' o Su Qualita' Personali Proprie o Di Altri (1)  
  Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) Articolo coś modificato dall'art.1, comma 1, lett. b-quinquies) del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125