Art.: 477 - Falsita' Materiale Commessa Dal Pubblico Ufficiale In Certificati o Autorizzazioni Amministrative | ||
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. |