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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 465 - Uso Di Biglietti Falsificati Di Pubbliche Imprese Di Trasporto  
  Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire sessantamila.