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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 453 - Falsificazione Di Monete, Spendita e Introduzione Nello Stato, Previo Concerto, Di Monete Falsificate  
  E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.