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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 451 - Omissione Colposa Di Cautele o Difese Contro Disastri o Infortuni Sul Lavoro  
  Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.