Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 420 - Attentato a Impianti Di Pubblica Utilita'  
  Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilita', ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena e' della reclusione da tre a otto anni (1). (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1993, n. 547.