Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 400 - Offesa Per Rifiuto Di Duello e Incitamento Al Duello  
  Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perche' essa o non ha sfidato o non ha accettato la sua sfida, o non si e' battuta in duello, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.