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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 397 - Casi Di Applicazione Delle Pene Ordinarie Stabilite Per l'Omicidio e Per La Lesione Personale  
  In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo: 1) se le condizioni del combattimento sono state precedentemente stabilite dai padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza; 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, o sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se non sono armi di precisione o a piu' colpi; 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento e' commessa frode o violazione delle condizioni stabilite; 4) se e' stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.