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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 377 - Intralcio Alla Giustizia (1)  
  Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2). La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (3). Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339 (4). La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28]. -------------------------------------------------------------------------------- (1) Rubrica così sostituita dall'art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Subornazione.». (2) Comma prima sostituito dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, e poi così modificato dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2). Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi». (3) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146. Vedi, anche, l'art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificato, da ultimo, da citato articolo 14. (4) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146.