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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 376 - Ritrattazione  
  Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (1). Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. (1)Comma cosi' sostituito dall'art. 11, comma 5, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.