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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 349 - Violazione Di Sigilli  
  Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni.