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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 346 - Millantato Credito  
  Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, e' punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni. La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.