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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 339 - Circostanze Aggravanti  
  Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. (1) (1) Comma inserito dall'art.7, comma 2 del d. L. 8 febbraio 2007, n.8, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.