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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 289 - Attentato Contro Gli Organi Costituzionali e Contro Le Assemblee Regionali  
  È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni. Articolo cosi' modificato dalla L. 25 gennaio 2006 sui reati di opinione.