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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 209 - Persona Giudicata Per Pių Fatti  
  Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, pių fatti per i quali siano applicabili pių misure di sicurezza della medesima specie, č ordinata una sola misura di sicurezza. Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o pių delle misure di sicurezza stabilite dalla legge. Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l'esecuzione.