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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 88 - Delitto  
  Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una ่ stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117). Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non ่ pronunziata sentenza di proscioglimento.