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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 756 - Esenzione Del Legatario Dal Pagamento Dei Debiti  
  Il legatario non ่ tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866).