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Codice Civile



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  Art.: 746 - Collazione d'Immobili  
  La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. Se l'immobile ่ stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.