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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 71 - Estinzione Dei Diritti Spettanti Alla Persona Di Cui Si Ignora l'Esistenza  
  Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità (533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti). La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).