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Codice Civile



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  Art.: 658 - Legato Di Credito o Di Liberazione Da Debito  
  Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede ่ soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).