Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 561 - Restituzione Degli Immobili  
  Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'Art. 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690). I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).