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Codice Civile



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  Art.: 473 - Eredità Devolute a Persone Giuridiche Od a Associazioni, Fondazioni o Enti Non Riconisciuti (*)  
  L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche (11 e seguenti) non può farsi che col beneficio d'inventario (490). Questo articolo non si applica alle società (2247). (*) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192